
news di lunedì 15 dicembre 2008
Nuovo intervento della Suprema Corte (Cass. Civ. S.U., sentenza n. 581 dell’11/1/2008) in tema di risarcimento dei danni conseguenti alla trasfusione di sangue infetto.
La Cassazione ha chiarito innanzitutto che il termine di prescrizione è quinquennale, a meno che non sia intervenuta la morte del danneggiato, poiché nella fattispecie non è configurabile il reato di epidemia colposa, bensì quello di lesioni o di omicidio colposi.
Quanto all’onere della prova che la malattia è conseguenza della trasfusione di sangue infetto, la Suprema Corte afferma che esso grava anche sulla struttura sanitaria in quanto è la stessa ad essere in possesso dei dati relativi al sangue trasfuso.
La Corte conferma la sussistenza in caso di infezione della responsabilità del Ministero della Salute, che ha il dovere di vigilare e controllare la preparazione ed utilizzazione del sangue: questo però, naturalmente, solo a partire dal momento della scoperta del virus, poiché una eventuale condotta omissiva del Ministero non può essere imputata allo stesso nel momento in cui apparivano sconosciute e quindi del tutto inverosimili le conseguenze dell’attività omessa.
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