
news di sabato 4 novembre 2006
Importante sentenza della Suprema Corte (n. 18187 del 18/8/2006) che fornisce indirettamente alcuni chiarimenti in ordine alla questione se le nuove norme sull’affidamento congiunto ad entrambi i coniugi dei figli minori incidano in qualche modo sulla disciplina dell’assegno per il mantenimento dei figli che un coniuge deve all’altro.
Fra i primi commenti alla nuova disciplina sull’affidamento congiunto vi è stato qualche Autore che aveva interpretato le nuove norme nel senso della conseguente eliminazione dell’assegno di mantenimento, con obbligo di ciascun coniuge di contribuire in maniera diretta e paritaria a tutte le spese necessarie per il mantenimento dei figli: ne discendevano ad avviso di chi scrive complicazioni che avrebbero reso la situazione pressoché ingovernabile.
La Suprema Corte non è stata di questo avviso: in una fattispecie di affidamento congiunto (deciso dai coniugi volontariamente prima dell’entrata invigore della nuova legge) ha ritenuto che disciplina dell’affidamento congiunto e regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi separati o gli ex coniugi si pongano su piani diversi: la prima su quello esistenziale dei minori, la seconda su quello più prettamente patrimoniale.
Ben possono coesistere quindi, secondo la Suprema Corte, l’affidamento congiunto ad entrambi i coniugi o ex coniugi dei figli minori e la previsione di un assegno per il mantenimento dei figli che uno dei due coniugi debba corrispondere a quello con il quale i figli per lo più convivono.
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