News


news di martedì 3 ottobre 2006

Bonds argentini e responsabilità della banca per omesse informazioni

Bonds argentini: responsabilità della banca per omesse informazioni al cliente (trib. di Foggia, sez. II civile, sent. 21/04/06)

Con atto di citazione depositato presso il Tribunale di Foggia, l’attore E.P. conveniva la Banca di Roma s.p.a. e Capitalia s.p.a. adducendo la violazione del combinato disposto degli artt. 21, 1°c. lett. b), TUF e 28, 1° e 2°c., reg. Consob 1/07/98 n. 11522, “per non aver acquisito dal cliente le informazioni relative alla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi di investimento ed alla sua propensione al rischio (informazione c.d. passiva) e per non aver operato in modo che questi fosse sempre adeguatamente informato sulle caratteristiche dei servizi e degli strumenti finanziari offerti (informazione c.d. attiva)”.
Il giudice di primo grado critica la tesi secondo la quale le violazioni in parola comporterebbero la nullità radicale del contratto, dal momento che quando il legislatore nell’ambito del TUF ha voluto sanzionare l’inosservanza dell’obbligo con la nullità lo ha fatto espressamente.
Il contratto de quo non sarebbe neppure annullabile, dato che il risparmiatore non ha provato di essere stato artificiosamente indotto all’acquisto dei bonds argentini.
Il Tribunale di Foggia ha optato per la risoluzione del contratto accompagnata dal risarcimento del danno. Infatti, sotto il primo profilo “l’espressa previsione, per l’ipotesi di inosservanza degli obblighi di condotta di cui all’art. 21, 1°c. del TUF, della sanzione del risarcimento del danno, è chiaramente sintomatica dell’opzione legislativa per la riconducibilità della violazione alla categoria dell’inadempimento contrattuale, piuttosto che della invalidità negoziale (cfr. art. 23, ult. comma del TUF).
Per quanto riguarda il secondo profilo, poi, risulta evidente la simmetria tra la fattispecie de qua con quella del consenso informato in materia di responsabilità medica (e professionale in genere): in entrambi i casi si tratterà, infatti, di responsabilità contrattuale per violazione del dovere di assumere informazioni sui clienti e di operare in modo che questi siano sempre informati in maniera adeguata. Questo dovere, quand’anche non fosse espressamente sancito dalla legge o dalla volontà delle parti, rientra tra gli obblighi che integrano il contenuto della prestazione secondo correttezza e buona fede.
Nel caso concreto, comunque, è lo stesso legislatore a richiedere che “nella prestazione di servizi di investimento” l’intermediario si uniformi alle predette regole di condotta (art. 21 TUF).
La violazione di tali regole comporta un vizio funzionale che legittima la richiesta di risoluzione del contratto ed eventualmente di risarcimento del danno.


versione da stampa

Studio Legale Vascellari degli Avv. Marcello e Nicola Vascellari Associazione Professionale - © 2005 - 2010 by StranoWeb.com™