
news di domenica 3 settembre 2006
Con la sentenza n. 14977 del 28/06/2006 la Suprema Corte ha confermato l’orientamento secondo cui, se un protesto viene sollevato illegittimamente, esso può essere causa di danno patrimoniale non solo sotto il profilo economico-commerciale, ma anche sotto quello della lesione all’onore e alla reputazione. Nella fattispecie le cambiali erano di comodo o di favore, rilasciate cioè senza che vi fosse un rapporto di debito/credito sottostante, ma solo per consentire al trattario di trovare credito presso terzi attraverso operazioni di sconto sul titolo.
Evidente quindi l’illegittimità del protesto, o meglio la responsabilità del trattario per non averlo impedito (ma il ragionamento, osserviamo noi, vale in qualsiasi altra ipotesi: si pensi al pagamento del debito anteriore alla scadenza della cambiale, o alla dilazione del pagamento concessa dal creditore).
La Corte ha ritenuto che “il protesto cambiario, conferendo pubblicità ipso facto all’insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un’ottica commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda, di indubitabile discredito, tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente sollevato ed ove privo di una conseguente, efficace rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell’onore e della reputazione del protestato come persona, al di là ed a prescindere dai suoi eventuali interessi commerciali”.
Il danno, conclude poi condivisibilmente la Corte, potrà essere liquidato anche in via equitativa, cioè a prescindere dalla prova concreta dell’ammontare dello stesso.
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