
news di giovedì 3 agosto 2006
La legge n. 54 del 24 gennaio 2006 in materia di affidamento condiviso, entrata in vigore i 16 marzo 2006, è composta da cinque articoli: con il primo è stato completamente sostituito l’art. 155 c.c. e sono stati introdotti cinque nuovi articoli del c.c. dal 155-bis al 155-sexies. Il secondo introduce un nuovo terzo comma all’art. 708 c.p.c. ed inserisce ex novo l’art. 709-ter; l’art. 3 estende la sanzione penale prevista dall’art. 12-sexies della c.d. legge sul divorzio anche alle ipotesi di separazione personale dei coniugi; l’art. 4 prevede l’applicabilità delle nuove norme anche ai giudizi di separazione e divorzio già conclusi e infine l’art. 5 esclude che dall’applicazione della nuova legge possano derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.
La nuova legge ha portato una grande innovazione nel campo dell’affidamento dei minori: si può affermare che quello che prima costituiva la regola, e cioè l’affidamento esclusivo del figlio ad uno dei coniugi, è ora l’eccezione. La conseguenza della separazione dei coniugi dopo l’entrata in vigore della legge n. 54/06, infatti, è che il figlio sia affidato ad entrambi i coniugi, sia che questi si separino consensualmente che giudizialmente. In base all’art. 4, inoltre, ogni genitore può chiedere l’applicazione della nuova legge “nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale … sia già stato emesso alla data di entrata in vigore della presente legge”, e dunque si può chiedere l’affidamento condiviso nelle ipotesi di separazioni consensuali già omologate.
Cambia anche il ruolo del giudice, dal momento che la sua attività, rispetto al precedente art. 155 passa dal dichiarare a quale dei coniugi i figli sono affidati, al valutare “la possibilità dell’affidamento condiviso”. Infatti, in base al nuovo art. 155-bis “il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei coniugi qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore” e comunque, il giudice “prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”.
In caso di affidamento congiunto, sarà sempre il giudice che determinerà il modo e i tempi di affidamento presso ciascun genitore, così come la misura ed il modo con cui ciascuno di loro dovrà contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione.
Ma come si manifesta in concreto la potestà dei genitori in regime di affidamento condiviso?
La potestà è esercitata da entrambi i genitori e dunque è richiesto il comune accordo in ordine alle “decisioni di maggior interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute”. Fuori da questo ambito, ogni genitore è legittimato ad agire singolarmente nell’interesse del figlio anche sul presupposto dell’indirizzo educativo precedentemente concordato. In particolare dal punto di vista patrimoniale, il genitore potrà assumere autonomamente decisioni nell’interesse del figlio solamente qualora il giudice lo abbia stabilito, mentre gli atti eccedenti l’ordinaria manutenzione non richiederanno soltanto l’accordo dei genitori ma anche il rispetto delle regole dettate dall’art. 320 c.c. (e cioè solo se necessari o utili e previa autorizzazione del giudice tutelare).
E’ stata molto criticata dalla dottrina la previsione legislativa in base alla quale in caso di disaccordo, i coniugi ricorreranno preventivamente al giudice che deciderà in luogo dei genitori: è evidente la paralisi della “gestione” familiare.
E’ stata infine riprodotta testualmente la previsione di cui al vecchio art. 155 ult. co. c.c. che prevede che “i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo” (art. 155-ter c.c.).
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