
news di lunedì 29 maggio 2006
La Cassazione Civile, sez. I con sentenza del 27 maggio 2005, n. 11320 ha stabilito che qualora il figlio ormai divenuto maggiorenne si rechi in altra città per motivi di studio, la madre rimane il soggetto legittimato a ricevere l’assegno per il mantenimento del figlio.
Secondo la Suprema Corte, infatti, in linea di principio, se il figlio maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente (nel caso di specie: studente al quarto anno di medicina, residente presso la città sede dell’ateneo cui è iscritto) non chiede che l’assegno disposto per il suo mantenimento a favore del coniuge affidatario gli sia corrisposto direttamente, deve ritenersi che persista da parte di quest’ultimo la legittimazione a riscuoterlo iure proprio a titolo di rimborso di quanto costantemente anticipato per conto dell’altro coniuge.
La Corte ha altresì statuito che il fatto di trascorrere lunghi periodi fuori dalla casa del genitore affidatario per motivi di studio (ma anche di lavoro) non fa venir meno il requisito della coabitazione, continuando a sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore allorché il figlio vi ritorni ogniqualvolta gli impegni glielo consentano.
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