News


news di lunedì 23 gennaio 2006

Mancanza misure di sicurezza: il dipendente può rifiutarsi di lavorare

Sicurezza sul lavoro: il dipendente può legittimamente rifiutarsi di lavorare se il datore di lavoro non adotta le misure di sicurezza necessarie.
Il caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, e deciso con la sentenza n. 21479 del 7/11/2005 è particolare: un dipendente della società Autostrade con mansioni di esattore presso il casello di Castelletto Ticino subisce tra i mesi di giugno e luglio del 2000 ben tre rapine a mano armata durante il turno notturno; chiede inutilmente e ripetutamente alla società l’adozione di misure idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori addetti al casello e, dopo una inutile diffida, comunica di volersi astenere dal lavoro con diritto alla retribuzione visto l’inadempimento della società Autostrade.
Per tutta risposta la società Autostrade contesta al dipendente l’assenza ingiustificata dal lavoro e gli intima il licenziamento.
Il ricorso avverso il licenziamento viene respinto prima dal Tribunale di Verbania e poi dalla Corte d’Appello di Torino.
Il dipendente propone allora ricorso per Cassazione deducendo fra l’altro che soltanto in occasione di successive rapine verificatesi sempre nello stesso casello e in occasione delle quali l’esattore in quel momento presente era stato ferito con un colpo di arma da fuoco la società Autostrade si era decisa a blindare il casello come ripetutamente e inutilmente egli aveva auspicato.
La Suprema Corte accoglie il ricorso affermando che il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo non è ravvisabile se il mancato o non completo adempimento del lavoratore trova giustificazione nella mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure di sicurezza che, pur in mancanza di norme specifiche, il datore è tenuto ad osservare a tutela dell’integrità fisica/psichica del datore di lavoro e se quest’ultimo prima dell’inadempimento, conformemente al proprio dovere di correttezza, informa il datore di lavoro circa le misure necessarie da adottare a tutela dell’integrità fisica e psichica del lavoratore.
Non necessariamente, pertanto, l’omissione da parte del datore di lavoro delle misure di sicurezza può essere considerata, come aveva fatto la Corte d’Appello di Torino, inadempimento non grave.


versione da stampa

Studio Legale Vascellari degli Avv. Marcello e Nicola Vascellari Associazione Professionale - © 2005 - 2010 by StranoWeb.com™