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news di mercoledì 11 gennaio 2006

Tatuaggio su minorenne senza consenso genitori: condanna per lesioni

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 45345 del 14/12/2005, ha confermato quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Torino: poiché l’esecuzione sul corpo di una minore di un tatuaggio permanente della lunghezza di circa 4 cm. produce “un’alterazione della funzione protettiva della cute comportante, per la sua eliminazione, la necessità di intervento terapeutico, sia pure di modesta consistenza” ed è emerso, nel corso del dibattimento, che la minore aveva chiesto l’esecuzione del tatuaggio in assenza di valido consenso da parte dei genitori esercenti la potestà sulla stessa, la proprietaria del centro tatuaggi, che aveva eseguito il tatuaggio, è stata ritenuta responsabile del delitto di lesioni volontarie semplici.
La Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza d’appello, nega che vadano esclusi dall’ambito della rilevanza penale i fatti lesivi di modesta entità quali le ecchimosi, i graffi, le scalfiture, le abrasioni, ecc..
Poiché in base alle risultanze di una perizia medico – legale, era stato accertato che il tatuaggio aveva prodotto un’alterazione delle funzioni sensoriali e protettive della cute, e benché lo stesso perito medico – legale avesse definito come “assai tenue e localizzata” la suddetta alterazione, la Suprema Corte non ha ritenuto di discostarsi da quanto affermato dalla Corte d’appello di Torino.


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