
news di martedì 15 novembre 2005
La Corte di Cassazione, III sez. civile, con sentenza n. 15224 del 19 Luglio 2005, ha stabilito che la Pubblica Amministrazione è responsabile del cattivo stato di manutenzione della strada pubblica solamente quando questa determini l’insorgere di una situazione di pericolo “con i caratteri propri dell’insidia”, laddove la sussistenza di quest’ultima si debba valutare con riferimento alla non visibilità oggettiva e alla non prevedibilità del pericolo.
Nel caso concreto, i due attori convenivano in giudizio l’ANAS per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subititi dal loro autocaravan in seguito all’urto con un muretto non correttamente segnalato (non riportava la segnalazione con strisce alternate bianche e nere) e posto fuori dalla carreggiata.
Secondo la Suprema Corte, la violazione dell’obbligo di segnalazione degli ostacoli per mezzo di opportuna colorazione non può essere fonte di responsabilità per colpa della P.A.: occorre che l’omissione abbia determinato una situazione oggettiva di non visibilità dell’ostacolo nelle circostanze di tempo e di spazio in cui si è in concreto verificato il sinistro. Nella fattispecie concreta la Suprema Corte ha stabilito che il muretto contro cui l’autocaravan ha urtato era oggettivamente visibile, considerato il suo colore, le dimensioni e l’ora in cui si è verificato il sinistro.
E’ stata così esclusa la sussistenza dell’insidia, cosa che ha determinato l’irrilevanza della violazione della norma che prescrive la colorazione zebrata (art. 175 Codice della Strada) e la mancanza della responsabilità colposa della P.A.
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