
news di lunedì 17 ottobre 2005
L’àmbito di applicazione del Regolamento CE n. 261/2004 è circoscritto a tutti quei passeggeri che siano in partenza da aeroporti siti nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del Trattato ed ai passeggeri che partano da un paese terzo verso un aeroporto sito in un paese dell’Unione Europea.
Il passeggero deve essere munito di “prenotazione confermata” e si deve essere presentato al check-in secondo le modalità e l’ora stabilite o, laddove quest’ultima non sia stabilita, quarantacinque minuti prima della partenza (art. 3, 3°c.). Il Regolamento si estende anche a tutti i possessori muniti di un biglietto emesso nel quadro di un programma “Frequent Flyer” o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli altri operatori turistici, ed inoltre si applica sia ai voli “di linea” che a quelli c.d. “charter”.
In base all’art. 15, i “diritti del passeggero” non possono essere oggetto di rinuncia o restrizioni per effetto, in particolare, di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto. I sistemi di protezione accordati ai passeggeri sono riassumibili in tre punti fondamentali:
1) diritto ad ottenere dal vettore aereo una compensazione pecuniaria (art. 7);
2) diiritto ad ottenere dal vettore aereo il rimborso pieno del prezzo del biglietto o ad essere imbarcato su un volo alternativo (art. 8). In questo caso va precisato che qualora il passeggero venga sistemato in una classe superiore rispetto a quella corrispondente al biglietto acquistato, al vettore aereo non spetta alcun pagamento supplementare, viceversa il passeggero ha invece diritto ad una compensazione pecuniaria (art. 10);
3) diritto ad ottenere dal vettore aereo, a titolo gratuito, la più completa assistenza a terra (art. 9).
La disciplina comunitaria, tuttavia, non pregiudica la possibilità che il passeggero “creditore della prestazione” possa avvalersi di un regime differente idoneo a garantirgli una soglia di risarcimento più vantaggiosa.
Veniamo ora alle diverse ipotesi di inadempimento del vettore aereo.
Il negato imbarco per “overbooking” costituisce un’ipotesi di inadempimento in tutti i casi di voli “non di linea”: nei casi di “voli di linea”, invece, attesa la ripetitività e continuità del servizio, il mancato imbarco può costituire sia un’ipotesi di totale inadempimento, che di inesatto adempimento (qualora, ad esempio, il passeggero accetti di imbarcarsi sul volo successivo).
Il vettore aereo ha l’obbligo di cercare passeggeri “volontari” che anche se muniti di “prenotazione confermata” siano disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di “benefici” e fermo restando l’obbligo di rimborso del biglietto o di imbarco sul volo alternativo. Solo dopo aver proceduto in tal senso, il vettore aereo può “negare l’imbarco” a passeggeri “non consenzienti” che comunque dovranno essere compensati pecuniariamente, ex art. 7.
Nel caso di cancellazione del volo, il vettore aereo non è tenuto alla compensazione pecuniaria se riesce a dimostrare che “la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso” (art. 5, 3°c.). La fattispecie integra un’ipotesi particolare di “impossibilità” della prestazione che comunque non fa venire meno l’obbligo di rimborso del biglietto (artt. 8 e 9).
Infine, nelle ipotesi di ritardo, che sicuramente costituisce l’ipotesi più frequente di inadempimento, questo non comporta nessuna compensazione pecuniaria a carico del vettore: al passeggero, qualora il ritardo superi determinate soglie, è tuttavia garantita un’ampia assistenza a terra (art. 9) e, nel caso di ritardo superiore alle 5 ore, anche il rimborso del biglietto (art. 8).
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